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Cagliari sconfitto 3-0 a tavolino

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Continua  a tenere banco la vicenda di Cagliari. Dopo le parole di Baldini di ieri non si è fatta...
Matteo Senatore

Continua a tenere banco la vicenda di Cagliari. Dopo le parole di Baldini di ieri non si è fatta attendere la risposta di Cellino. Intanto il Giudice Sportivo Tosel ha emesso il verdetto: 3-0 a tavolino per i giallorossi  

BALDINI: ''0-3 E' LOGICA CONSEGUENZA''- Dopo il rinvio della sfida in programma per ieri pomeriggio, la Roma, in particolare nella persona di Franco Baldini, Direttore Generale della società, si è attivata presentando ricorso per ottenere la vittoria a tavolino in base anche alle motivazioni date dal Prefetto di Cagliari che ascrivono alla società sarda la responsabilità del mancato svolgimento della partita. Ieri proprio Baldini aveva detto che ''la Roma è la parte lesa, e lo 0-3 è una conseguenza diretta di quello che è successo''. Anche Zeman aveva parlato, dicendo che ''solo in Italia succedono queste cose: siamo andati a Cagliari per giocare una partita di calcio e non ci è stato possibile farlo'' aggiungendo poi che ''se ci sono delle regole vanno rispettate. E' una questione culturale. La cosa più difficile è stato spiegare l'accaduto ai giocatori stranieri''

 

CELLINO: ''BALDINI AVVOLTOIO''- La risposta del Presidente del Cagliari è arrivata tramite comunicato stampa sul Sito Ufficiale dei sardi. Cellino ha definito Baldini un avvoltoio che spera di avvantaggiarsi delle disgrazie altrui. Il Cagliari inoltre, sempre sul sito, ha precisato che non si considera affatto responsabile del mancato svolgimento della partita, poichè la parita stessa è stata rinviata dal Prefetto e ''nessun pronunciamento può essere adottato dal giudice sportivo per una partita eliminata dal calendario''.

 

3-0 ROMA - Il Giudice Sportivo Tosel però non è stato dello stesso avviso di Cellino e ha consegnato nel pomeriggio la vittoria alla Roma per 3-0  ritenendo - testualmente - ''che la provocatoria iniziativa assunta dalla Soc. Cagliari costituisce una palese violazione di cui all’art. 12, n. 2 CGS, che impone alle Società la rigorosa osservanza delle disposizioni emanate dalle pubbliche autorità in materia di pubblica sicurezza'' e considerando ''che tale violazione ha costituito la causa diretta ed esclusiva dell’impedimento alla regolare effettuazione della gara''.