Terremoto nel mondo del calcio e del tifo organizzato. Il Consiglio di Stato ha definito la famigerata Tessera del tifoso, nelle forme in cui è ora previsto il rilascio, illegittima in quanto può rappresentare una pratica commerciale scorretta.
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La Tessera del tifoso è illegittima
Il Codacons ha diffuso questa importante decisione pochi minuti fa, facendo riferimento all'accoglimento dell'appello presentato dalla stessa associazione e da Federsupporter contro una decisione del Tar del Lazio.
Ora sarà il Tar del Lazio a doversi nuovamente pronunciare in merito alla spinosa faccenda. Di seguito il comunicato diffuso dal Codacons.
''Il Consiglio di Stato (Sez. VI, Pres. Giancarlo Coraggio, Rel. Giulio Castriota Scanderbeg) ha accolto l'appello presentato da Codacons e Federsupporter contro la decisione del Tar del Lazio che nelle scorse settimane aveva respinto il ricorso avverso la "tessera del tifoso' presentato dalle due organizzazioni. Codacons e Federsupporter contestavano in particolare il fatto che per ottenere la tessera e, di conseguenza, abbonamenti e biglietti, i tifosi fossero costretti ad acquisire una carta di credito ricaricabile, circostanza che rischia di condizionare le scelte economiche dei tifosi/consumatori. Il Consiglio di Stato, accogliendo l'appello dei due enti, ha così motivato:
"l'abbinamento inscindibile (e quindi non declinabile dall'utente) tra il rilascio della tessera di tifoso (istituita per finalità di prevenzione generale in funzione di una maggiore sicurezza negli stadi) e la sottoscrizione di un contratto con un partner bancario per il rilascio di una carta di credito prepagata potrebbe condizionare indebitamente (nella misura in cui si provi che l'uso della carta non sia funzionale ad assicurare le finalità proprie della tessera del tifoso) la libertà di scelta del tifoso-utente e potrebbe pertanto assumere i tratti di una pratica commerciale scorretta ai sensi del Codice del consumo; in tal senso depone il fatto che, per il tifoso, l'ottenimento della tessera appare condicio sine qua per poter essere ammesso, nelle giornate di trasferta della propria squadra, nel reparto dello stadio riservato agli ospiti, di guisa che appare verosimile che l'acquisizione di tale utilità potrebbe indurlo a compiere un'operazione commerciale (sottoscrizione della carta prepagata) che non avrebbe altrimenti compiuto''.
Sulla base di tali motivazioni, i giudici del CdS ordinano al Tar del Lazio di fissare una nuova udienza e discutere nel merito il ricorso presentato da Codacons e Federsupporter, valutando quindi la sussistenza delle illegittimità denunciate dai due enti''
(Foto: Ansa.it)
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