Il Presidente della Terza Sezione quater del TAR del Lazio, Italo Riggio, ha stabilito con un decreto monocratico che non ci sono le condizioni richieste dalla Legge per una sospensione provvisoria e urgente del diniego della licenza Uefa al Parma. Cosa vuol dire questo? Niente di definitivo sull'accoglimento o meno del ricorso in sede amministrativa del club emiliano: esso sarà discusso nell'udienza del 25 giugno, davanti al tribunale in composizione collegiale, che potrebbe decidere la sospensione della decisione con la quale l'Alta Corte di Giustizia del Coni, il 29 maggio scorso, ha bocciato il suo ricorso per la mancata concessione della Licenza Uefa da parte delle Commissioni di primo e secondo grado della Figc a causa del ritardato pagamento Irpef per alcuni tesserati.Ad essere stata respinta è solo la prima parte del ricorso dei legali di Ghirardi, una richiesta preliminare e in certi termini accessoria, che richiedeva una decisione provvisoria e urgente del tribunale in composizione monocratica; richiesta appunto respinta, perché, usando le parole del decreto TAR, l'intervento presidenziale, derogatorio della collegialità, postula una situazione di estrema gravità oltre che di urgenza, tale da non tollerare neppure il tempo per l'intervento collegiale, che nella specie non ricorre, tenuto conto che: come espressamente afferma parte ricorrente, lo svolgimento del torneo Europa League è previsto per il 3 luglio 2014; la domanda di sospensiva può essere esaminata dal collegio nella camera di consiglio del 25 giugno 2014".Ecco il comunicato di risposta del Parma, che tiene a precisare attraverso i suoi legali, il proprio punto di vista. Con riferimento alla notizia apparsa su siti web e su testate televideo secondo cui il TAR Lazio di Roma avrebbe in data odierna respinto il ricorso del Parma F.C. S.p.A, la società, a mezzo dei sottoscritti difensori avv.ti Giammaria, Rodella e prof. Tedeschini, precisa che quella oggi respinta è la richiesta di provvedimento immediato fuori udienza, che in nessun modo pregiudica il ricorso. L'udienza, infatti, è fissata per il 25 giugno p.v. e in quella sede potranno essere fatte valere da questa difesa tutte le ragioni che sostengono il ricorso. Al contempo, i suddetti difensori stigmatizzano il perdurante uso scandalistico di notizie e comunicazioni che sono chiaramente imputabili a disfunzioni degli uffici giudiziari cui competerebbe a termini di codice la tempestiva trasmissione dei provvedimenti cautelari al fine di evitare fraintendimenti come quelli oggetto del presente comunicato. Su questo punto gli avvocati si riservano di chiedere all'Ordine professionale di appartenenza l'adozione di ogni consentita misura a tutela del loro prestigio.
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Parma al TAR: respinta la richiesta di provvedimento fuori udienza
La richiesta di sospensiva sarà esaminata solo nell'udienza del 25 giugno perché manca l'estrema gravità e l'urgenza
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