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Il Procuratore Federale ha riscontrato la mancata segnalazione del pagamento dell'IRPEF da parte del Parma e ha così fatto partire il provvedimento nei confronti del club e di alcuni dirigenti tra cui Leonardi e Ghirardi. La COVISOC aveva riscontrato questi mancati pagamenti dell'IRPEF a cui si aggiunge anche un mancato pagamento ai tesserati dello stipendio dei mesi di novembre e dicembre 2013, o meglio la mancata segnalazione del pagamento al momento dell'iscrizione al campionato in corso. Leonardi e Bastianon, presidente del Collegio Sindacale del Parma, sono stati anche deferiti per aver presentato documentazione non vera, quindi falsa, alla COVISOC.
In concreto il Parma rischia una pesante multa o, addirittura, una penalizzazione nel campionato in corso che andrebbe a complicare ulteriormente il non facile avvio di stagione dei ragazzi di Donadoni.
Di seguito il comunicato ufficiale del Procuratore della FIGC
Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale
Sezione Disciplinare:I Sigg. GHIRARDI Tommaso e LEONARDI Pietro, rappresentanti legali pro-tempore della Società Parma F.C. S.p.A.;per la violazione di cui all'art. 85, lettera A), paragrafo VII) delle N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S.:per non aver documentato agli Organi Federali competenti l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovute ai tesserati per le mensilità di novembre e dicembre 2013, nei termini stabiliti dalla normativa federalee, per la violazione di cui all'art. 85, lettera A), paragrafo VI) delle N.O.I.F., in relazione all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S.,per non aver utilizzato per il pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di novembre e dicembre 2013 il bonifico bancario, sul conto corrente indicato in sede di ammissione al Campionato di competenza;Il Sig. LEONARDI Pietro, legale rappresentante pro-tempore della Società Parma F.C. S.p.A. ed il Sig. BASTIANON Mario, Presidente del Collegio Sindacale della Società Parma F.C. S.p.A.:per la violazione degli artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e 8, comma 1, del C.G.S.per aver prodotto alla Co.Vi.So.C. in data 17 febbraio 2014 la dichiarazione attestante circostanze e dati contabili non veridici;la Società PARMA F.C. S.p.A.:a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., per le violazioni disciplinari ascritte ai propri legali rappresentanti pro-tempore ed al Presidente del Collegio Sindacale
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