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Sono uscite pochi istanti fa le sentenze della Commissione Disciplinare sul calcio scommesse. Tra quelle che interessano più da vicino il Torino, la conferma dei due punti di penalizzazione per Pescara e Atalanta, da scontare nella prossima stagione. In B quindici punti per l'AlbinoLeffe, quattro per il Novara, due per il Padova.
La Commissione:
A) proscioglie dagli addebiti contestati:
▪ CONSONNI Luigi;
▪ COSER Achille;
▪ JOB IYOCK Thomas Herve, limitatamente ai fatti di cui alle gare Grosseto - Reggina del
23/5/2010 e Empoli - Grosseto del 30/5/2010;
▪ MASTRONUNZIO Salvatore, limitatamente ai fatti di cui alla gara Ancona - Albinoleffe
del 17/1/2009;
▪ NASSI Maurizio, limitatamente ai fatti di cui alla gara Ancona - Albinoleffe del 17/1/2009;
▪ SARRI Maurizio;
▪ SHALA Rjiat;
B) dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
▪ BELLODI Mirko: applicazione ex art. 23 CGS della squalifica per anni 2 (due);
▪ CAROBBIO Filippo: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della squalifica per mesi 20 (venti);
▪ CELLINI Marco: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della squalifica per mesi 4 (quattro);
▪ DE FALCO Andrea: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della squalifica per mesi 6 (sei);
▪ DE LUCIA Alfonso: applicazione ex artt. 23 CGS della squalifica per mesi 5 (cinque);
▪ DONI Cristiano: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della squalifica per anni 2 (due);
▪ GERVASONI Carlo: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della squalifica per mesi 20 (venti);
▪ CONTEH Kewullay: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della squalifica per mesi 20 (venti);
▪ LOCATELLI Tomas: applicazione ex art. 23 CGS della squalifica per anni 2 (due);
▪ MICOLUCCI Vittorio: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della squalifica per mesi 4 (quattro); 78
▪ MORA Nicola: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della squalifica per mesi 4 (quattro);
▪ NARCISO Antonio: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della squalifica per mesi 15 (quindici);
▪ PARLATO Gianfranco: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della squalifica per mesi 2 (due);
▪ PASSONI Dario: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della squalifica per anni 1 (uno) e mesi 2 (due);
▪ PEDERZOLI Alex: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della squalifica per mesi 16 (sedici) con ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00);
▪ POLONI Mirco: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della squalifica per mesi 12 (dodici);
▪ RUOPOLO Francesco: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della squalifica per anni 1 (uno) e mesi 4 (quattro);
▪ SBAFFO Alessandro: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della squalifica per anni 1 (uno) e mesi 4 (quattro) e ammenda di € 100.000,00 (€ centomila/00);
▪ TAMBURINI Juri: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della squalifica per mesi 10 (dieci);
▪ Società ASCOLI CALCIO 1898 Spa: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della penalizzazione di punti 1 (uno) da scontarsi nella stagione sportiva 2012/2013 con ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00);
▪ Società AS LIVORNO CALCIO Spa: applicazione ex art. 23 CGS della ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00);
▪ Società ATALANTA BERGAMASCA Spa: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della penalizzazione di punti 2 (due) da scontarsi nella stagione sportiva 2012/2013 con ammenda di € 25.000,00 (€ venticinquemila/00);
▪ Società FROSINONE CALCIO Srl: applicazione ex art. 23 CGS della penalizzazione di punti 1 (uno) da scontarsi nella stagione sportiva 2012/2013;
▪ Società MODENA FC Spa: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della penalizzazione di punti 2 (due) da scontarsi nella stagione sportiva 2012/2013;
▪ Società US CREMONESE Spa: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della penalizzazione di punti 1 (uno) da scontarsi nella stagione sportiva 2012/2013 con ammenda di € 30.000,00 (trentamila/00);
▪ Società US GROSSETO FC Srl: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della penalizzazione di punti 6 (sei) da scontarsi nella stagione sportiva 2012/2013 con ammenda di € 40.000,00 (€ quarantamila/00);
C) infligge le seguenti sanzioni:
▪ ALBERTI Andrea: squalifica per 3 (tre) anni e 6 (sei) mesi;
▪ CAREMI Davide: squalifica per 3 (tre) anni e 6 (sei) mesi;
▪ CASSANO Mario: squalifica per 5 (cinque) anni, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC;
▪ CATINALI Edoardo: squalifica per 9 (nove) mesi, per violazione dell’art. 7, comma 7, CGS e art. 6 CGS, così qualificati i fatti a lui addebitati in relazione alla gara AlbinoleffePiacenza del 20/12/2010;
▪ COLACONE Roberto: squalifica per 4 (quattro) anni;
▪ COMAZZI Alberto: squalifica per 4 (quattro) anni;
▪ COSSATO Federico: squalifica per 3 (tre) anni e 6 (sei) mesi;
▪ CRISTANTE Filippo: squalifica per 3 (tre) anni;
▪ DE FALCO Franco: inibizione per 3 (tre) anni e 9 (nove) mesi;
▪ FERRARI Nicola: squalifica per 3 (tre) anni;
▪ FISSORE Riccardo: squalifica per 3 (tre) anni e 9 (nove) mesi;
▪ FIUZZI Luca: squalifica per 4 (quattro) anni;
▪ FONTANA Alberto Maria: squalifica per 3 (tre) anni e 6 (sei) mesi;
▪ GARLINI Ruben: squalifica per 3 (tre) anni;
▪ IACONI Andrea: inibizione per 3 (tre) anni e 9 (nove) mesi;
▪ IACOPINO Vincenzo: squalifica per 3 (tre) anni e 6 (sei) mesi;
▪ ITALIANO Vincenzo: squalifica per 3 (tre) anni;
▪ JOB IYOCK Thomas Herve: squalifica per 3 (tre) anni e 6 (sei) mesi;
▪ MAGALINI Giuseppe: inibizione per 3 (tre) anni e 3 (tre) mesi
▪ MASTRONUNZIO Salvatore: squalifica per 4 (quattro) anni;
▪ NASSI Maurizio: squalifica per 3 (tre) anni;
▪ NICCO Gianluca: squalifica per 3 (tre) anni;
▪ PAOLONI Marco: squalifica per 4 (quattro) anni;
▪ RICKLER Cesare: squalifica per 4 (quattro) anni;
▪ ROSATI Gianni: inibizione per 3 (tre) anni e 3 (tre) mesi;
▪ SANTONI Nicola: squalifica per 5 (cinque) anni, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC;
▪ SANTORUVO Vincenzo: squalifica per 6 (sei) giornate effettive di gara da scontarsi nella stagione agonistica 2012/13 per violazione dell’art. 1, comma 1, CGS, così qualificati i fatti a lui addebitati in relazione alla gara Frosinone - Grosseto del 15/5/2010;
▪ SARTOR Luigi: squalifica per 5 (cinque) anni, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC;
▪ SERAFINI Mattia: squalifica per 3 (tre) anni e 6 (sei) mesi;
▪ STEFANI Mirko : squalifica per 4 (quattro) anni;
▪ VANTAGGIATO Daniele: squalifica per 3 (tre) anni;
▪ VENTOLA Nicola: squalifica per 3 (tre) anni e 6 (sei) mesi;
▪ ZAMPERINI Alessandro: squalifica per 5 (cinque) anni, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC;
▪ Società U.C. ALBINOLEFFE Srl: penalizzazione in classifica di punti 15 (quindici) da scontarsi nella stagione agonistica 2012/13 e ammenda di 90.000,00 (novantamila/00) euro;
▪ Società A.C. ANCONA Spa: penalizzazione in classifica di punti 8 (otto) da scontarsi nella stagione agonistica 2012/13;
▪ Società U.S. AVESA H.S.M.: penalizzazione in classifica di punti 1 (uno) da scontarsi nella stagione agonistica 2012/13 e ammenda di € 200,00 (duecento/00) euro;
▪ Società DELFINO PESCARA 1936: penalizzazione in classifica di punti 2 (due) da scontarsi nella stagione agonistica 2012/13;
▪ Società EMPOLI F.B.C. Spa: penalizzazione in classifica di punti 1 (uno) da scontarsi nella stagione agonistica 2012/13;
▪ Società A.C. MONZA BRIANZA 1912: penalizzazione in classifica di punti 5 (cinque) da scontarsi nella stagione agonistica 2012/13;
▪ Società NOVARA CALCIO Spa: penalizzazione in classifica di punti 4 (quattro) da scontarsi nella stagione agonistica 2012/13 e ammenda di 35.000,00 (trentacinquemila/00) euro;
▪ Società PADOVA CALCIO Spa: penalizzazione in classifica di punti 2 (due) da scontarsi nella stagione agonistica 2012/13;
▪ Società PIACENZA F.C. Spa: penalizzazione in classifica di punti 11 (undici) da scontarsi nella stagione agonistica 2012/13 e ammenda di 70.000,00 (settantamila/00) euro;
▪ Società RAVENNA CALCIO Srl: penalizzazione in classifica di punti 1 (uno) da scontarsi nella stagione agonistica 2012/13;
▪ Società REGGINA CALCIO Spa: penalizzazione in classifica di punti 4 (quattro) da scontarsi nella stagione agonistica 2012/13;
▪ Società U.C. SAMPDORIA Spa: ammenda di 50.000,00 (cinquantamila/00) euro;
▪ Società A.C. SIENA Spa: ammenda di 50.000,00 (cinquantamila/00) euro;
▪ Società SPEZIA CALCIO Srl: ammenda di 30.000,00 (trentamila/00) euro.
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