altre news

Undici società deferite tra A e B

Undici società deferite tra A e B - immagine 1
Sei società di serie A e cinque di B (tra di esse il Torino) sono state deferite alla Commissione Disciplinare da parte del Procuratore Federale nell’ambito dell’inchiesta sul trasferimento di alcuni giocatori. Queste le...
Redazione Toro News

Sei società di serie A e cinque di B (tra di esse il Torino) sono state deferite alla Commissione Disciplinare da parte del Procuratore Federale nell’ambito dell’inchiesta sul trasferimento di alcuni giocatori. Queste le società coinvolte: Atalanta, Bologna, Genoa, Juventus, Napoli e Parma per la A, mentre nella serie cadetta troviamo Bari, Livorno, Padova, Sampdoria e Torino. I deferimenti riguardano quindici dirigenti e dieci calciatori tra A e B, oltre a 23 agenti.

 

Nella sentenza, in riferimento al Torino si può leggere, “ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per le azioni  ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti come sopra contestati, posti in essere dal proprio dirigente con potere di rappresentanza della società all’epoca dei fatti oggetto di deferimento, sig. Urbano Cairo, nonché a titolo di responsabilità oggettiva per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti come sopra contestati, posti in essere dai propri tesserati senza potere di rappresentanza della società all’epoca dei fatti oggetto di deferimento, Sigg.ri Andrea Gasbarroni e Daniele Vantaggiato”.

 

Per quanto riguarda la posizione del presidente Cairo, che è tra i deferiti “per aver determinato una situazione di  conflitto di interessi per aver dato mandato al sig. Federico Giacomelli per  la conclusione del contratto tra la Torino F.C. S.p.A. ed il calciatore sig. Andrea Gasbarroni, nonostante tale agente curasse di fatto gli interessi del calciatore, in violazione del disposto dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010,

- per non essersi assicurato che il nominativo dell’agente sig. Federico Giacomelli, cui la società dallo stesso rappresentata aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato tra Torino F.C. S.p.A. ed il calciatore Andrea Gasbarroni, in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 16,  comma 3, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F.,

 

- per non essersi assicurato che il nominativo dell’agente sig. Paolo Lanzetta, cui la società dallo stesso rappresentata aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato tra Torino F.C. S.p.A. ed il calciatore sig. Manuel Coppola, in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 16,  comma 3, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F.,

- per aver conferito mandato all’Agente sig. Giovanni Prete per la conclusione del contratto tra la Torino F.C. S.p.A. ed il sig. Daniele Vantaggiato, con ciò determinando una situazione  di conflitto di interessi del medesimo Agente con l’Agente titolare di mandato rilasciato dal calciatore, sig. Giovanni Tateo, in quanto entrambi gli agenti all’epoca  dei fatti erano soci e amministratori della Soccersport s.r.l., nonché per aver  retribuito l’agente del calciatore attraverso il conferimento di mandato al socio di quest’ultimo, in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 15, commi 1, 2 e 10, nonché 10, comma 4, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010,

 

- per non essersi assicurato che il nominativo dell’agente sig. Giovanni Prete, della cui opera la società dallo stesso rappresentata si è avvalsa, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato tra Torino F.C. S.p.A. ed il calciatore sig. Daniele Vantaggiato, in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 16, comma 3, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F.,