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giovanili
Il Giudice Sportivo
premesso che:
dall’esame del referto arbitrale è emerso che i sostenitori della società Torino:
Considerato che, del comportamento violento, aggressivo, ingiurioso, minaccioso e intimidatorio dei propri sostenitori, la società Torino è oggettivamente responsabile ex art. 14 CGS, ne conseguono gli effetti sanzionatori che questo Giudice ritiene equo quantificare. ex art. 18 n.1 lettere b) e f) nei termini di cui al dispositivo.
PQM
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