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L'avvocato Enrico Lubrano
All’indomani della pronuncia della Corte Sportiva d’Appello della FIGC, Toro News si affida ancora all’avvocato Enrico Lubrano e al suo illustre parere per fare chiarezza sugli sviluppi legali della vicenda Lazio-Torino. L’avvocato, lo ricordiamo, è colui che difendendo il Napoli davanti al Collegio di Garanzia del CONI - insieme al collega Grassani - ha di fatto contribuito all’affermazione della pronuncia “pilota” per il campionato ai tempi del Covid, quella riguardante la prevalenza degli atti amministrativi ASL sulle norme dell’ordinamento sportivo.
L'avvocato Lubrano è uno tra i massimi esperti italiani nel settore del Diritto Amministrativo e del Diritto dello Sport, nonchè Titolare di Insegnamento di Diritto dello Sport presso la LUISS dal 2007, Consigliere dell’Ordine di Avvocati di Roma, titolare della Commissione di Diritto dello Sport ed autore di numerose monografie e di numerosi articoli in materia.
Avvocato, la Corte Sportiva ha dato ragione al Torino applicando il principio sancito dal Collegio di Garanzia per Juventus-Napoli: quello che lei si aspettava come affermò sulle nostre colonne.
“Il riconoscimento del caso di forza maggiore era essenzialmente dovuto, in applicazione del principio sancito dal Collegio di Garanzia sul caso Juventus-Napoli, essendo stato il Torino oggetto di un provvedimento di preclusione alla trasferta da parte della ASL”.
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Tuttavia le motivazioni allegate al dispositivo fanno discutere: la Corte, infatti, ha manifestato una serie di “perplessità” su una condotta di asserita “furbizia” del Torino.
“Questa affermazione espone la Società granata ad giudizio disciplinare per violazione dei principi della lealtà e della correttezza sportiva (come già indicato peraltro dalla stessa Corte Sportiva di Appello): a mio modo di vedere, è, quindi, opportuno che il Torino impugni la decisione della Corte Sportiva di Appello innanzi al Collegio di Garanzia (con ricorso principale o con ricorso incidentale sul ricorso della Lazio), chiedendo l’annullamento della decisione della Corte Sportiva di Appello per violazione dei principi del giusto processo sportivo (art. 2 Codice Giustizia Coni) e per violazione dei principi di presunzione di buona fede e di favor rei”.
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