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Toromio: ecco la presentazione del progetto di legge sull’azionariato popolare

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Mondo Granata / Appuntamento il 2 dicembre presso il Dipartimento di Management dell'Università di Torino
Redazione Toro News

La partecipazione nello sport attraverso l'azionariato popolare: un'idea a cui l'Associazione ToroMio lavora con attenzione da anni e che è approdata alla presentazione di un progetto di legge, che sarà ufficialmente presentato. L'appuntamento è sabato 2 dicembre, presso l'Aula Gialla (non nell'Aula Jona, come in una prima comunicazione) del Dipartimento di Management dell'Università di Torino. L'evento, di cui Toro News è partner, vedrà gli interventi degli esponenti di Toro Mio e del celebre giornalista Marco Bellinazzo e la partecipazione di molti ospiti, tra giornalisti e personaggi del mondo granata.

Di seguito la premessa alla lettura del progetto di legge, che esplica i temi che verranno affrontati.

PREMESSA ALLA LETTURA DEL PROGETTO DI LEGGE TOROMIO

Questo progetto di legge nasce con lo scopo principale di ricollegare effettivamente (e non solo affettivamente) la gente appassionata di sport alla propria società sportiva di riferimento. Con il raggiungimento di questo ambizioso scopo si è assolutamente convinti che sarebbero ripristinate in Italia le condizioni necessarie al più efficace esercizio di altre funzioni considerate da sempre fondamentali in ambito sportivo ovvero la funzione sociale, la funzione educativa e la stessa funzione sanitaria. Per farlo occorre agevolare un cambiamento culturale. E la legge notoriamente serve anche e soprattutto ad indicare nuove direzioni a qualsiasi sistema. La diretta esperienza riscontrabile in altri paesi esteri, che da anni hanno ormai sopravanzato l’Italia, insegna che sistemi fondati sul collegamento tra società sportiva e società civile producono ottimi risultati sia sul piano della sicurezza che del contenimento dei fenomeni di infiltrazione criminale e non da ultimo, sul piano direttamente economico, grazie alla maggior raccolta di risorse dal territorio, dagli sponsor e dal merchandising che procura in modo naturale il nesso con la comunità locale. I punti cardine delle scelte operate nella predisposizione del progetto di legge sono tre. In primo luogo si è voluto evitare di imporre obblighi di qualunque genere, ed in particolare di costringere gli attuali titolari a cedere la maggioranza delle azioni da loro detenute nelle società sportive: in tal caso, infatti, si sarebbe realizzato un intervento di tipo espropriativo, non sempre consentito dalla Costituzione e comunque, nei casi in cui è possibile, necessariamente accompagnato da un indennizzo a favore degli espropriati. In luogo di ciò, i promotori della legge hanno scelto di promuovere il modello di società sportiva partecipata mediante la concessione di incentivi, tali da invogliare le compagini esistenti ad applicare questo modello. Al riguardo, tenuto conto del fatto che la giurisprudenza dell'Unione Europea ha condannato come contraria ai principi comunitari la diretta concessione di incentivi fiscali alle società partecipate, si è preferito configurare le agevolazioni in un ambito puramente sportivo, salvo il caso in cui non si arrivi ad operare con riferimento alla costruzione o ristrutturazione di impianti sportivi, ambito questo comunque importantissimo. Nel rifinire in futuro il testo sarà magari possibile anche individuare incentivi ancora più adeguati rispetto a quelli proposti da questo progetto di legge. Si vuole però già esprimere il meditato giudizio che la concessione di incentivi sia, in concreto, la via meglio percorribile, sul piano legale, per promuovere la diffusione di società sportive partecipate. In secondo luogo, si è preferito non introdurre figure societarie nuove, attualmente sconosciute in Italia: la normativa societaria è infatti sottoposta a numerosi vincoli imposti dall'Unione Europea e la creazione di forme organizzative diverse da quelle esistenti avrebbe dovuto essere vagliata alla luce del diritto comunitario, oltre che dei principi generali del diritto interno. Il progetto di legge ha quindi previsto che gli incentivi sportivi vengano riconosciuti a quelle società, rientranti nella tipologia già regolata dal codice civile, che in concreto e di fatto abbiano determinati requisiti, e precisamente i requisiti in presenza dei quali si può parlare di una partecipazione dei sostenitori al capitale e/o all'amministrazione della società sportiva. In terzo luogo, per giustificare la concessione degli incentivi alla luce dei valori espressi nella Costituzione, il progetto di legge prevede che la partecipazione dei sostenitori debba avvenire tramite la creazione di strutture no profit, sottoposte a controllo pubblico, cioè mediante enti privi di scopo di lucro, che non diano luogo a distribuzione di denaro né di altri vantaggi ai partecipanti, ai dirigenti e ai dipendenti degli stessi. Questa è la “novità” introdotta nel sistema: le definizioni di “società sportiva partecipata” ed “ente di partecipazione popolare”, categorie questa si’, in un certo senso, sconosciute all’ordinamento. In concreto, il progetto di legge qualifica come "assoggettate a partecipazione popolare" le società sportive nelle quali la maggioranza del capitale spetti agli "enti di partecipazione popolare sportiva". Questi ultimi dovranno essere strutture no profit all'interno delle quali a ciascun partecipante spetti un solo voto, qualunque sia l'entità della quota detenuta, e ciò per garantire l'effettiva partecipazione dei sostenitori alla compagine ed evitare che la stessa possa formare oggetto di scalata da parte di chi ha i mezzi finanziari per acquisire la maggioranza delle relative quote. Apposite norme sono poi dettate per garantire la struttura democratica dell'ente, la partecipazione diretta dei sostenitori alla vita dello stesso e l'esclusione di quei soggetti che abbiano riportato condanne penali di rilevante entità o siano soggette a daspo, nonché la rappresentatività dell'ente, e cioè la circostanza che allo stesso aderisca un numero di sostenitori adeguato rispetto alla consistenza numerica della tifoseria di riferimento. Abbiamo coscientemente ritenuto di lasciare nella definizione di società partecipata di cui all’art. 2 la regola del “50%+1”, esperienza peraltro non astratta ma ben riscontrabile in quasi tutte le realtà sportive calcistiche tedesche. Ci è parso infatti coerente lasciare ancora bene espressi l’obiettivo e l’ambizione di vedere, un giorno, importanti società in maggioranza partecipate dall’ente di partecipazione popolare. Tuttavia il progetto di legge intende soprattutto avviare un percorso secondo una modalità sostenibile e ne indica la via, definita dallo stesso progetto all’art. 10 da percorrersi gradualmente, in una prospettiva di lungo periodo. Questo per dire che non è certo degli autori una visione utopica della realtà e che ad oggi si considera fondamentale soprattutto “invertire la rotta” intrapresa allorché si è rimesso il fenomeno sportivo nelle sole mani dell’imprenditoria. Questa rimane certo una componente assolutamente essenziale della società sportiva, in particolare professionistica, ma non l’unica e fondamentale di una realtà che non è semplicemente omologabile ad una generica realtà produttiva, ma consta essere assai più complessa e composita, dati gli evidenti e rilevantissimi riflessi sociali che le sono propri e la inestimabile tradizione popolare che porta con sè. Nell'art. 4 e nell'art. 7, infine, viene proposto l'ulteriore innovativo spunto che una società sportiva partecipata, quasi naturalmente, possa aprirsi ed indirizzarsi verso una natura polisportiva andando così a sostenere anche pratiche sportive differenti da quelle originaria. Il progetto di legge è di certo ancora perfettibile ed anzi non ci si può che augurare che possa essere anche migliorato ed integrato da importanti contributi provenienti da altre realtà diverse da ToroMio, come auspichiamo, ma la via è ormai ben tracciata: da qui in poi occorre quindi solo lavorare sodo, insieme a tutti coloro che troveranno interessante questa proposta legislativa, per raggiungere al più presto l’ambita meta della promulgazione. ASSOCIAZIONE TOROMIO