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di Riccardo Squinzani
Nel susseguirsi di notizie, o presunte tali, che sta caratterizzando la settimana più calda della stagione del Toro, esponiamo alcune...
di Riccardo Squinzani
Nel susseguirsi di notizie, o presunte tali, che sta caratterizzando la settimana più calda della stagione del Toro, esponiamo alcune considerazioni di carattere giuridico riguardanti la vicenda fideujssioni false-iscrizione della Società alla serie A tentando di non farci influenzare dal pessimismo che suggerirebbero gli eventi e, al contrario, immaginando qualche eventuale scenario che permetta a tutti di continuare a sperare. ASPETTI PENALI DELLA VICENDAOccorre subito chiarire che il fatto che ha dato il via alla vicenda è stato l’apertura di un procedimento penale nei confronti di Cimminelli, Romero e Paiuzza, con contestuali perquisizioni delle rispettive abitazioni e della sede del Torino calcio, finalizzato all’accertamento dei reati previsti dagli artt. 482 e 640 del Codice penale, vale a dire truffa (nei confronti della Figc al fine di ottenere l’iscrizione del Torino al campionato) e Falso, ideologico e materiale, (creazione realizzata con uno scanner di una falsa fideiussione avente contenuto falso). Allo stato la procedura penale prevede che al termine delle indagini, peraltro ancora in corso ad oggi, venga ‘formalizzata’ l’accusa e istruito il processo nei confronti delle persone citate che vivrà la sua fase conclusiva in un momento presumibilmente parecchio successivo alla chiusura della vicenda sull’iscrizione al campionato o al fallimento del soggetto giuridico A.C. Torino. Occorre infatti chiarire che una cosa sono le norme penali che prevedono la responsabilità personale dei soggetti coinvolti, altra cosa sono le norme di diritto sportivo e fallimentare che si rivolgono alle Società sportive tra cui il Torino. Sono due ambiti completamente diversi e ‘paralleli’ che non necessariamente si incrociano e interagiscono.Nel nostro caso, l’errore di considerare alla stessa stregua diritto penale e diritto sportivo è stato indotto dal fatto che Romero, Cimminelli e Paiuzza rivestono all’interno del soggetto giuridico Torino Calcio AC ruoli di primo piano (rispettivamente presidente, azionista di maggioranza e responsabile settore amministrativo), tuttavia, come detto, l’unico destinatario delle norme di diritto sportivo che verranno analizzate, è il Torino calcio e sarà la stesso a subire le conseguenze del mancato rispetto delle stesse.L’unico rilevante aspetto di collegamento tra i due ambiti viene dall’art. 6 della Legge fallimentare il quale prevede che l’iniziativa per la dichiarazione di fallimento è attribuita, tra gli altri, anche al pubblico ministero. Ad oggi non risulta che il PM che sta indagando sui reati di falso e truffa abbia depositato al Tribunale fallimentare l’istanza, tuttavia, anche qualora il PM non ritenesse di agire, potrebbe farlo uno o più creditori (nella specie l’Erario che, dopo la scoperta della falsa fideiussione vanta crediti per 18 milioni di euro, o la Figc) ovvero lo stesso tribunale d’ufficio.
Riccardo Squinzani(dottore in legge, esperto di diritto del lavoro e di giurisprudenza sportiva)
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