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Scrivono gli inquirenti della Procura di Napoli: "L'associazione a delinquere agiva controllando e condizionando l'intero sistema del calcio professionistico italiano nell'interesse della Juventus e delle altre società legate...
Scrivono gli inquirenti della Procura di Napoli: "L'associazione a delinquere agiva controllando e condizionando l'intero sistema del calcio professionistico italiano nell'interesse della Juventus e delle altre società legate all'associazione, realizzando in definitiva illeciti e profitti economici ingentissimi per tutti gli affiliati all'organizzazione e ai soggetti che comunque ad essa fanno riferimento". (Nella foto sopra: lo striscione esposto a Bari oggi pomeriggio dagli Ultras pugliesi).
Ecco cosa dice in merito il codice di Giustizia sportiva.
L'art. 2 in materia di responsabilità recita così al punto 4:
Le società rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta ai sensi delle norme federali e sono oggettivamente responsabili agli effetti disciplinari dell'operato dei propri dirigenti, soci di associazione e tesserati.
L'art. 6 in materia di illecito sportivo:
1. Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, costituisce illecito sportivo.
2. Le società, i loro dirigenti, i soci ed i tesserati che commettono direttamente o che consentono che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al comma 1, ne sono responsabili.
5. I dirigenti, ed i tesserati riconosciuti responsabili di illecito sportivo sono puniti con una sanzione non inferiore all'inibizione o squalifica per un periodo minimo di tre anni.
Art. 13 sanzioni a carico delle società
a-e) ammonizione, ammenda, ammenda con diffida, obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse, squalifica del campo.
f) penalizzazione. La penalizzazione sul punteggio, che si appalesi inefficace nella stagione sportiva in corso, può essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente.
g) retrocessione all'ultimo posto in classifica.
h) esclusione dal campionato di competenza.
i) non assegnazione o revoca dell'assegnazione del titolo di campione d'Italia.
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