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Toro News ha avuto la fortuna in quest’ultimo mese di potersi avvalere in diverse occasioni della cortesia dell’avvocato Enrico Lubrano, con lo scopo di facilitare ai lettori – tramite il parere di uno dei più qualificati esperti italiani di diritto amministrativo e diritto sportivo - la comprensione delle vicende legali in cui si è ritrovato coinvolto il Torino FC. Tra queste c’è anche la questione relativa al caso-tamponi della Lazio: a questo riguardo negli scorsi giorni l’avv. Lubrano ha espresso il suo punto di vista, secondo il quale sarebbe teoricamente ammissibile per la società granata un ricorso al fine di ottenere la vittoria a tavolino per la gara Torino-Lazio del 1° novembre 2020. A seguito del nostro articolo sono apparse ricostruzioni giornalistiche volte non solo a raccontare la cronaca di quanto sta accadendo nella vicenda legale di riferimento, ma mirate anche a confutare con toni perentori le tesi dell’avvocato Lubrano. Il quale oggi affida ancora a Toro News il sacrosanto esercizio del diritto di replica.
Avvocato Lubrano, lei ha affermato sulle nostre colonne che, per il Torino, è possibile agire in sede sportiva per ottenere il 3-0 a tavolino per Torino-Lazio. Conferma la sua tesi?
“Confermo che, a mio modo di vedere, il Torino FC potrebbe presentare ricorso per ottenere il 3-0 a tavolino sulla partita Torino-Lazio del 1° novembre 2020, ai sensi del combinato disposto degli articoli 63, lett. d (che prevede l’azione di revocazione nel caso di successiva emersione di fatti nuovi) e dell’art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva (che prevede la perdita della gara a tavolino nel caso di irregolare partecipazione di un giocatore), alla luce dell’avvenuto accertamento della posizione irregolare del calciatore Immobile per tale partita, acclarata con decisione del Tribunale Federale Nazionale in data 6 aprile 2021. Alla luce di quanto pubblicato ieri sul quotidiano Tuttosport, nel confermare quanto detto, alcuni punti vanno ulteriormente approfonditi”.
Avrà letto gli argomenti utilizzati da chi confuta questa tesi: partiamo dall’affermazione secondo la quale l’azione di revocazione è uno strumento di carattere eccezionale.
“Non ci sono dubbi sul fatto che l’azione di revocazione sia un’azione straordinaria, legata a presupposti straordinari (sopravvenienza postuma di fatto decisivo): ma quando tali presupposti si verificano, la stessa è ammissibile. Nella mia carriera professionale, ben consapevole del carattere straordinario dell’azione di revocazione, ho proposto solo un ricorso per revocazione (che, nel processo amministrativo, è limitato addirittura all’errore di fatto, dimostrabile solo con il c.d. “abbaglio dei sensi”). Un ricorso che è stato accolto dal Consiglio di Stato, il quale ha accertato un errore di fatto posto in essere nella propria precedente sentenza e riconosciuto che una società multinazionale aveva edificato 4.000 metri quadri oltre a quelli autorizzati nel centro di Roma: si vedano le sentenze nn. 5228/2016 e 405/2018”.
Procediamo: il comunicato 78/A del 1° settembre 2020, che elenca le pene in caso di mancato rispetto del protocollo anti-Covid, non prevede che si possa infliggere la perdita di una partita a tavolino.
“Il Comunicato n. 78/2020 si occupa solo di indicare le sanzioni disciplinari per violazione del Protocollo COVID (art. 8 CGS); ma non incide sul “binario parallelo” delle questioni tecniche legate alla regolarità della gara (art. 10 CGS), e, comunque, non può derogare l’art. 10, essendo normativa subordinata al Codice di Giustizia Sportiva”.
Infine, l’argomento principale sostenuto da chi la critica, definito “la grancassa finale”, è il fatto che la sentenza relativa al caso tamponi della Lazio non è definitiva, avendo la società biancoceleste già annunciato l’impugnazione.
“L’elemento che il fatto nuovo (accertamento dell’irregolare posizione di Immobile) sia stato accertato con decisione di primo grado non è una ragione di inammissibilità del ricorso per revocazione (tanto che l’art. 63 del Codice di Giustizia Sportiva non dice che il fatto nuovo debba essere stato “definitivamente accertato”): si deve, anzi, considerare il contrario, ovvero il fatto che l’art. 63 pone il termine di 30 giorni proprio dall’accertamento del fatto nuovo e, quindi, decorso tale termine (dal primo accertamento) in attesa del passaggio in giudicato, il ricorso per revocazione non sarebbe più proponibile per scadenza del termine”.
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