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La sentenza del Giudice Sportivo, pur non essendo inoppugnabile, considera il ricorso presentato dal Torino - che chiedeva la vittoria per 0-3 a tavolino - non valido solamente per un paio di procedure burocratiche che si presume non essere...
La sentenza del Giudice Sportivo, pur non essendo inoppugnabile, considera il ricorso presentato dal Torino - che chiedeva la vittoria per 0-3 a tavolino - non valido solamente per un paio di procedure burocratiche che si presume non essere state rispettate dalla società e dai calciatori.
Come si legge sul comunicato ufficiale diramato dalla Lega di serie B nel pomeriggio, infatti, al Torino non viene contestato il merito della questione, ovvero la reale o meno colpevolezza del Padova del malfunzionamento dell'impianto di illuminazione, ma la modalità in cui la società ha presentato il ricorso.
Citando il Giudice Sportivo, infatti, si può osservare come "le argomentazioni che la società reclamante - il Torino, ndr - ha posto a fondamento della richiesta di assegnazione, ex art. 17- n. 1, CGS (vd. "Cosa dice l'articolo 17 del codice di Giustizia Sportiva"), della vittoria per 0-3, ricondursi al mancato funzionamento dell’impianto diilluminazione artificiale (ex art. 29, n. 5, CGS) (vd "Regolamento stadi Lega Nazionale Professionisti") ed all’irregolare andamento della gara (ex art. 29, n. 3, CGS) a causa delle consequenziali reiterate interruzioni della gara" non siano state prese in considerazione nella delibera perchè "la rituale proposizione del reclamo ex art 29, n. 5, CGS, presupporre necessariamente la formulazione 'di una specifica riserva verbale, nel caso in cui la irregolarità sia intervenuta durante la gara o per altre cause eccezionali, formulata dal capitano della squadra interessata, che l’Arbitro deve ricevere alla presenza del capitano dell’altra squadra, facendone immediata annotazione sul cartoncino di gara' ".
Tradotto significa che qualsiasi argomentazione di ricorso, indipendentemente dal tipo di scorrettezza od inosservanza delle regole sia accaduta - in questo caso, quindi, si parla solo di impianto all'illuminazione, ma è una regola evidentemente tassativa anche qualora dovessero verificare atti violenti o altre situazioni ben più gravi - deve essere comunicata VERBALMENTE, quindi senza una prova scritta, dal capitano della squadra che intende presentare il ricorso all'arbitro, che ha piena discrezione di annotare quanto accaduto sul cartoncino di gara.
La discrezione dell'arbitro sarà chiaramente maggiore e più facilmente influenzabile man mano che l'accaduto coinvolga o condizioni l'operato stesso del fischietto: nel caso di errore tecnico, infatti, chi mai lo annoterebbe sul proprio referto, ammettendo di fatto di averlo compiuto - o comunque insinuando il dubbio - e rischiando così di compromettere la propria carriera?
Proseguendo oltre nella lettura del documento non solo non viene chiarito se il capitano del Torino, nel caso Rolando Bianchi, abbia presentato o meno tale riserva verbale (non facendo riferimento a tale atto nell'intero comunicato verrebbe da ipotizzare che ciò non sia effetivamente accaduto, ma non essendoci nemmeno nessun'affermazione contraria e trattandosi di un documento ufficiale non si può escludere a priori che ciò sia avvenuto) ma viene citata anche un'ulteriore aggravante ''il rapporto arbitrale documenta che non solo tale riserva non è stata ritualmente formulata ma che, addirittura, al termine della gara 'Dopo circa 30 minuti dalla sospensione definitiva alla presenza della quaterna, dell’osservatore arbitrale Cicogna Sergio, dal vice commissario Can B Emidio Morganti, dei capitani, dei dirigenti accompagnatori e del rappresentante della Procurafederale, il rappresentante della Lega di Serie B sig. Samuele Visentin ci comunicava che, in accordo con le due Società, la gara sarebbe proseguita l’indomani 4/12/2011 alle ore 14.30'; per quanto attiene alla proposizione del reclamo ex art. 29, n. 3, CGS, il dettato normativo esclude la sindacabilità da parte del Giudice sportivo 'dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’Arbitro, o che siano devoluti all’esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della Regola 5 del Regolamento del giuoco del calcio': la Regola 5 del Regolamento sancisce 'che l’Arbitro …. interrompe temporaneamente la gara, la sospende o la interrompe definitivamente a seguito di interferenze esterne, di qualunque genere' ''.
In questo caso viene citato il momento, dopo la sospensione dell'incontro, in cui le due società avevano deciso di continuare la gara dal minuto in cui era stata interrotta.
Leggendo attentamente quanto deliberato dal Giudice Sportivo ci si può accorgere tuttavia che continua a non esserci alcun riferimento alla mancata o meno comunicazione verbale da parte dei capitani - si parla solo di ''accordo con le due Società'' senza specificare se e quando una delle due ha cambiato opinione in merito alla continuazione - ma soprattutto che il Giudice Sportivo si reputa non competente nel giudicare l'operato dell'arbitro e la sua valutazione se vigevano o meno le condizioni per disputare regolarmente l'incontro.
In tutto questo discorso, prima di dichiarare l'inammissibilità del reclamo (''dichiara – ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 co. 3 e 5 CGS - l’inammissibilità del reclamo proposto dalla Soc. Torino'') presentato dal Torino, il Giudice Sportivo si concede anche il preziosismo di utilizzare l'avverbio ''addirittura'' e di citare il riferimento temporale dei ''circa 30 minuti''. Questo permette al comunicato di dare enfasi a quanto accaduto a mezz'ora dalla sospensione dell'incontro, ma non fa assolutamente chiarezza in merito all'operato della dirigenza granata nel periodo successivo, ovvero il lasso di tempo che intercorre tra l'iniziale accordo di disputare il proseguio della partita e quello successivo di presentare ricorso.
Il riferimento temporale piuttosto preciso - "circa 30 minuti'' - non fa inoltre chiarezza sul ricorso della società granata: da regolamento infatti la società di casa dispone di 45' di tempo per ripristinare le condizioni per permettere il regolare svolgimento dell'incontro. Qualora questo tempo non dovesse essere sufficiente per risolvere il problema e la squadra danneggiata volesse presentare reclamo, dopo aver inizialmente pazientato nella speranza di proseguire regolarmente l'incontro, come si dovrebbe agire? La disponibilità a continuare la gara, sportivamente, era già stata data, ma stante il mancato ripristino delle condizioni di gioco la formazione danneggiata da quanto accaduto non può nemmeno rivedere la sua prima decisione, data unicamente per sportività?
Una sentenza di dubbia fattura, dunque, volta evidentemente non solo ad incitare alla simulazione (dei guasti all'illuminazione in questo caso) ma anche all'assumere atteggiamenti intransigenti ed ai limiti della sportività (se un giocatore dovesse sentirsi male in campo e, pur sostituito, la sua squadra dovesse chiedere la sospensione dell'incontro agli avversari?!).
Interrogativi, forse retorici, ma che possono farsi prepotentemente largo.
(foto M.Dreosti)
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